LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 21-11-2000
REGIONE MARCHE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1996, N. 18 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 124
del 30 novembre 2000

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto;
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale :

ARTICOLO 18

1. L’articolo  21 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente: 
“Art. 21 (Ausili tecnici)
1. La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per: 
a)             l’acquisto e l’installazione di automatismi di guida nell’auto di 
proprietà; 
b)             l’acquisto di mezzi dotati di opportuni ausili tecnici per il 
trasporto di persone in situazione di handicap fisico gravissimo;
c)             l’acquisto di ausili tecnici volti all’abbattimento delle 
barriere di comunicazione con riferimento a persone in situazione di 
handicap sensoriale e/o con problemi di comunicazione.”.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale MARCHE Numero 18 del 1996 Articolo 21

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