LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 21-11-2000
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Il Consiglio
regionale ha approvato; |
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ARTICOLO 18 1. L’articolo 21 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente: “Art. 21 (Ausili tecnici) 1. La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per: a) l’acquisto e l’installazione di automatismi di guida nell’auto di proprietà; b) l’acquisto di mezzi dotati di opportuni ausili tecnici per il trasporto di persone in situazione di handicap fisico gravissimo; c) l’acquisto di ausili tecnici volti all’abbattimento delle barriere di comunicazione con riferimento a persone in situazione di handicap sensoriale e/o con problemi di comunicazione.”.
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